Curare la manutenzione di impianti termici

Curare la manutenzione di impianti termici

Controllare le caldaie è un dovere civico poiché preserva la salute propria e di tutti i cittadini. Il buon funzionamento degli impianti permette una corretta combustione con conseguente riduzione dell’impatto ambientale. Grazie agli interventi preventivi si riducono i consumi di gas e di manutenzione, quindi le spese.

Il responsabile dell’impianto, cioè l’occupante, il proprietario o, nel caso di un impianto centralizzato in un condominio, l’amministratore o suo delegato, deve preoccuparsi di fare effettuare la manutenzione periodica (Decreto legislativo del 19/08/2005, n. 192, art. 7, com. 1).

La manutenzione periodica deve essere affidata a un manutentore o a un'impresa in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti dal Decreto ministeriale 22/01/2008, n. 37

Nei Comuni con meno di 40.000 abitanti, il Comune collabora con la Provincia o Città metropolitana per il controllo degli impianti termici. La Provincia o Città metropolitana effettua infatti le verifiche a campione degli impianti, poi segnala al Comune i casi che possono essere pericolosi per gli occupanti e che devono essere messi a norma.

Nei Comuni con più di 40.000 abitanti, il Comune è direttamente responsabile dei controlli sugli impianti termici (Decreto del Presidente della Repubblica 21/12/1999, n. 551, art. 13).

In entrambi i casi, quando un impianto non è conforme, il Comune emette appositi provvedimenti di messa a norma e fissa il termine per l'adeguamento. Se il provvedimento non è rispettato, il Comune fa denuncia alla Procura.

Approfondimenti

Manutenzione di impianti con potenza inferiore ai 35 kW

La manutenzione deve essere effettuata:

  • secondo le indicazioni riportate sul libretto di uso e manutenzione dell’impianto del costruttore o fabbricante
  • rispettando le norme UNI e CEI relative al tipo di installazione.

Senza queste indicazioni si deve intervenire almeno:

  • una volta ogni due anni per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso
  • una volta all’anno per gli altri impianti.

Il manutentore, completate le operazioni di controllo, pulizia e analisi dei prodotti di combustione dell'impianto, compila e firma un rapporto di controllo tecnico e il libretto d'impianto. Successivamente, il responsabile dell'impianto firma il rapporto, per presa visione.

Manutenzione di impianti con potenza uguale o superiore ai 35 kW

La manutenzione deve essere effettuata:

  • secondo le indicazioni riportate sul libretto di uso e manutenzione dell’impianto del costruttore/fabbricante
  • rispettando le norme UNI e CEI relative al tipo di installazione.

Senza queste indicazioni si deve intervenire almeno una volta all'anno.

Per impianti termici con generatori di calore alimentati a combustibile liquido di potenza termica nominale al focolare complessiva ≥ 116 kW, oppure per impianti termici con generatori di calore di potenza termica al focolare complessiva ≥ 350 kW, è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione, da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento (dal 15 ottobre al 15 aprile).

Il manutentore, completate le operazioni di controllo, pulizia e analisi dei prodotti di combustione, compila e firma un rapporto di controllo tecnico (e il libretto di centrale. Successivamente, il responsabile dell’impianto firma il rapporto, per presa visione. Il responsabile dell'impianto, una volta ogni due anni, esegue il pagamento del contributo economico. Il rapporto, corredato dell’originale di attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo economico, diventa così a tutti gli effetti la dichiarazione di avvenuta manutenzione.

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Ultimo aggiornamento: 05/02/2024 12:40.29