L'intestatario del titolo edilizio che ha versato il contributo di costruzione previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 16 può chiederne il rimborso quando:
- non ha eseguito le opere previste dal titolo abilitativo prima della perdita di efficacia dello stesso
- quando ravvisa un errore nel calcolo dell’importo dovuto.
Il contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione è strettamente legato all'intervento edilizio, e se questo non viene eseguito o viene realizzato solo in parte il versamento fatto è privo di causa e deve pertanto essere restituito.
L'eventuale restituzione del contributo di costruzione viene effettuata dalla tesoreria comunale, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, calcolando gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione della domanda.
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Ultimo aggiornamento: 18/01/2024 14:37.25