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Subentro di un passo carrabile

(Regolamento comunale)
  • Servizio attivo
Procedimento di subentro di un passo carrabile

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.

Approfondimenti

  • Chiunque intende utilizzare un accesso per l’immissione di veicoli dalla strada pubblica o privata di uso pubblico ad un fondo o ad un fabbricato laterale, è tenuto a richiedere l’autorizzazione, compilando il presente modulo di domanda. L’autorizzazione è necessaria anche per la trasformazione o variazione d’uso degli accessi già esistenti.
  • La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal proprietario dell’immobile, dall’amministratore del condominio, dal rappresentante legale della società proprietaria dell’immobile, da comproprietario (in tal caso allegare assenso dei terzi) e presentata all’Ufficio competente dopo aver apposto una marca da bollo da € 16.00
  • Qualora l’accesso fosse utilizzato da più proprietari, la domanda dovrà essere presentata e sottoscritta da uno solo di essi che, per l’occasione, assume la carica di amministratore della proprietà in comunione con la denominazione di “Condominio fra i Sigg. ……….”.
  • Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1129 del Codice Civile, quando i condomini sono più di quattro, la nomina dell’amministratore è obbligatoria (vedi anche gli articoli 1100 e seguenti sulla comunione dei beni).

L’autorizzazione può essere rilasciata solo se l’accesso risulta realizzato nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente, oltre all’osservanza delle seguenti condizioni:

  • Deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza di almeno 30 metri (pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima).
  • Deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli.
  • Qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
  • Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che  nel rispetto delle suddette condizioni, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello (o qualsiasi altro tipo di chiusura) a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso, salvo le deroghe previste dal “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ACCESSI E PASSI CARRABILI”.

Fermo restando l’obbligo dell’autorizzazione, sono esenti dalla tassa o dal canone:

  • I passi e gli accessi carrabili utilizzati dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, dagli enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici di cui all’art. 87 comma 1° lettera c) del T.U. delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
  • I passi e gli accessi carrabili destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap.
  • Gli accessi carrabili a raso. Si intendono a raso gli accessi posti a filo con il manto stradale, privi di manufatti costruiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.
  • Sono invece soggetti al pagamento della tassa o del canone gli accesi a raso per i quali gli interessati, nella domanda, abbiano scelto l’opzione di chiedere il divieto di sosta per passo carrabile

  • L’art. 22 del Codice della Strada prescrive che i passi carrabili devono essere individuati con l’apposito segnale, mentre l’art. 120 del Regolamento di esecuzione ed attuazione, oltre a stabilire caratteristiche e dimensioni del segnale, precisa che lo stesso indica la zona per l’accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza del quale vige, in permanenza, il divieto di sosta e che la mancata indicazione del comune che lo ha rilasciato e degli estremi dell’autorizzazione, comporta l’inefficacia del divieto. Dal combinato dei due articoli si evince quindi, che gli accessi carrabili non individuati dall’apposito segnale di passo carrabile o quelli indicati con segnale non conforme a quello rilasciato dal comune, non sono tutelati dal codice e in corrispondenza degli stessi chiunque può liberamente sostare.
  • I segnali non conformi a quello rilasciato dal comune, ai sensi dell’art. 45 del codice devono essere subito rimossi e coloro che lo hanno installato sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dallo stesso articolo.
  • I titolari di passi carrabili a raso che nella domanda hanno scelto l’opzione di chiedere il divieto di sosta in corrispondenza dell’accesso, sono tenuti al pagamento della tassa o del canone di occupazione del suolo pubblico nella misura e con le modalità previste per i normali passi carrabili, per una superficie minima risultante dall’apertura effettiva dell’accesso per un metro di profondità.

  • Art. 22 comma 11 Codice della Strada: Sanzione amministrativa del pagamento di sanzioni per chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione del comune, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate che possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva.
  • Art. 45 comma 7 Codice della Strada prevede una sanzione amministrativa per chiunque impiega segnali di passo carrabile non conformi a quello stabilito dal codice.

Come fare

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

Domanda di subentro del passo carrabile
Fotocopia Concessione Edilizia o Denuncia di Inizio Attività corredata da elaborati con l’esatta indicazione dell’accesso o l’eventuale cambio di destinazione
Copia del documento d'identità

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene un'autorizzazione.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio

Contatti

Argomenti:
  • Polizia
Categorie:
  • Autorizzazioni
Ultimo aggiornamento: 31/03/2025 11:25.47

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