Nuova modalità di compilazione delle pratiche telematiche!

A partire dalla settimana del 09/12/2024 abbiamo introdotto una nuova e innovativa modalità di compilazione delle pratiche telematiche, basata su “fasi di compilazione”, che consentirà di semplificare e migliorare significativamente la user experience.
Per presentare un'istanza telematica dovrai per prima cosa compilare e salvare il modulo principale. Una volta compilato, il portale ti guiderà in tutte le fasi necessarie per completare la presentazione della tua pratica come la compilazione di eventuali moduli secondari e il caricamento di documenti.
Per maggiori dettagli guarda il breve video di presentazione.

Tradurre e legalizzare documenti stranieri

Tradurre e legalizzare documenti stranieri

Perché abbiano validità anche in Italia, gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle ambasciate o dai consolati italiani all'estero e devono essere tradotti in italiano.

Per legalizzare i documenti occorre presentarsi al consolato con l'atto originale.

Se i documenti sono stati rilasciati da uno dei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de l'Aja del 5 ottobre 1961, per ottenere la legalizzazione occorre farsi apporre la cosiddetta postilla o apostille, cioè una certificazione che convalida sul piano internazionale l'autenticità di qualunque atto pubblico e notarile.

Chi proviene da un Paese che ha aderito a questa Convenzione deve quindi recarsi alla competente autorità interna per farsi apporre l’apostille sul documento.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Farnesina.

Approfondimenti

Atti rilasciati all'estero

Se l'atto è stato rilasciato all'estero, ove prevista, la legalizzazione viene effettuata dal consolato italiano all'estero. Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 33, com. 2.

Atti rilasciati da consolati stranieri in Italia

Se l'atto è stato rilasciato da un consolato straniero in Italia, ove prevista, la legalizzazione è apposta dalla prefettura. Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 33, com. 4.

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Ultimo aggiornamento: 18/01/2024 14:27.01